Art. 4. Articolo finanziario 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1999 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 2000. 2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributo all'Universita' degli Studi di Torino per l'istituzione di una Scuola di specializzazione in amministrazione pubblica" con la dotazione indicata al comma 1. 3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede, per lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1999, mediante riduzione di pari ammontare dal capitolo n. 15950 e per lire 300 milioni, per l'anno finanziario 2000, mediante riduzione dal capitolo n. 15910.