Art. 4.
                        Articolo finanziario
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
complessiva  di  lire  800 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno
finanziario 1999 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 2000.
    2.  Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno e'
istituito   apposito   capitolo   con   la   seguente  denominazione:
"Contributo  all'Universita'  degli Studi di Torino per l'istituzione
di una Scuola di specializzazione in amministrazione pubblica" con la
dotazione indicata al comma 1.
    3.  Alla  copertura  degli oneri finanziari si provvede, per lire
500  milioni, per l'anno finanziario 1999, mediante riduzione di pari
ammontare  dal  capitolo  n. 15950 e per lire 300 milioni, per l'anno
finanziario 2000, mediante riduzione dal capitolo n. 15910.