Art. 5.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1.  La  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello
Statuto  ed  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 13 ottobre 1999
GHIGO