Art. 10. Controllo interno di gestione 1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalita': a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo loro competenze, dalla Giunta regionale, dal presidente della Giunta, dagli assessori e dagli organi di amministrazione degli enti; b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalita' degli uffici dell'amministrazione e degli enti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell'art. 4, fornendo anche elementi utili per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione; c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse. 2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione e' istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica. 3. L'ufficio: a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorita' eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attivita' e dei prodotti, individuando le aree e le attivita' da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' da rilevare, nonche' definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione e degli enti; b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, puo' richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare accertamenti diretti; c) riferisce periodicamente i risultati dell'attivita' di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinche' questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili; d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attivita' di controllo e lo trasmette al presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.