Art. 10.
                    Controllo interno di gestione
 
  1.  Il  controllo  interno  di  gestione  risponde  alle   seguenti
finalita':
   a)   verificare   la   rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
amministrativa  alle  prescrizioni  e  agli  obiettivi  stabiliti  in
disposizioni   normative,   negli  atti  di  programmazione  e  nelle
direttive emanate, secondo loro competenze, dalla  Giunta  regionale,
dal  presidente  della  Giunta,  dagli  assessori  e  dagli organi di
amministrazione degli enti;
   b)  valutare,  tenendo  in  considerazione  anche  il   grado   di
soddisfazione   degli   utenti,   la   funzionalita'   degli   uffici
dell'amministrazione  e  degli  enti,  l'efficacia,  l'efficienza   e
l'economicita' nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e
la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai
criteri  indicati  nell'art.  4,  fornendo  anche  elementi utili per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione;
   c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare
l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati all'allocazione annuale delle risorse.
  2.  Per l'attuazione del controllo interno di gestione e' istituito
un apposito ufficio  che  opera  in  posizione  di  autonomia  presso
l'assessorato  competente  in materia di organizzazione e personale e
dispone di una distinta dotazione organica.
  3. L'ufficio:
   a)  stabilisce   annualmente,   tenuto   conto   delle   priorita'
eventualmente   indicate  dalla  Giunta  regionale,  il  piano  delle
rilevazioni dei costi, delle attivita' e dei  prodotti,  individuando
le  aree  e  le  attivita'  da sottoporre a controllo e gli specifici
indicatori di efficacia,  efficienza  ed  economicita'  da  rilevare,
nonche'  definendo  i  parametri  e  gli  indici  di  riferimento  da
utilizzare    nella    valutazione    comparativa    dell'efficienza,
dell'efficacia   e   dell'economicita'   dell'azione   degli   uffici
dell'amministrazione e degli enti;
   b) rileva ed  elabora  i  dati  occorrenti  per  il  controllo  di
gestione;   a   tal   fine   l'ufficio   ha   accesso   ai  documenti
amministrativi, puo' richiedere alle direzioni generali, ai servizi e
alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto,  qualsiasi
atto o notizia e puo' effettuare accertamenti diretti;
   c)   riferisce   periodicamente   i  risultati  dell'attivita'  di
controllo ai competenti organi di direzione politica, ai  fini  della
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai
dirigenti  delle  strutture sottoposte al controllo, affinche' questi
abbiano  gli  elementi  necessari  per  valutare  l'andamento   della
gestione degli uffici di cui sono responsabili;
   d)  redige  entro  il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi
sui  risultati  dell'attivita'  di  controllo  e  lo   trasmette   al
presidente  della  Giunta,  che sottopone il referto alla valutazione
della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.