Art. 11. Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione 1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione e' preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali e' attribuita la funzione di presidente. 2. La commissione e' nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'assessore acquisisce su di essa il parere della commissione consiliare competente in materia di personale, che e' tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari e' individuato il commissario cui e' attribuita la funzione di presidente. 3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti: a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi; b) ovvero; elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca nelle Universita' o in altre istituzioni di alta qualificazione nonche' dalle pubblicazioni scientifiche. 4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina. 5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'amministrazione e' regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo.