Art. 11.
      Direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione
 
  1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione e'
preposta una  commissione  composta  da  tre  esperti  di  indiscussa
autonomia  professionale,  estranei all'amministrazione ed agli enti,
ad uno dei quali e' attribuita la funzione di presidente.
  2. La commissione e' nominata  con  decreto  del  presidente  della
Giunta  regionale,  su  conforme  deliberazione della Giunta medesima
adottata  su  proposta  dell'assessore  competente  in   materia   di
personale,   che  la  formula  previa  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione e  su  almeno  due  quotidiani  a  diffusione
nazionale  di un invito a presentare candidature. Prima di presentare
la proposta alla Giunta, l'assessore acquisisce su di essa il  parere
della  commissione consiliare competente in materia di personale, che
e' tenuta ad esprimerlo entro  trenta  giorni,  decorsi  i  quali  si
prescinde  dal  parere.  Col medesimo decreto con cui si procede alla
nomina dei commissari e' individuato il commissario cui e' attribuita
la funzione di presidente.
  3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:
   a) elevata e  documentata  esperienza  professionale  nel  settore
dell'analisi  e  del  controllo  di gestione di sistemi organizzativi
complessi;
   b)  ovvero;  elevata  e  documentata  competenza  scientifica  nel
medesimo settore, desunta dal corso di studi,  dallo  svolgimento  di
attivita'  didattiche  o  di  ricerca  nelle  Universita'  o in altre
istituzioni  di  alta  qualificazione  nonche'  dalle   pubblicazioni
scientifiche.
  4.  Non  possono  far  parte  della  commissione  di  direzione del
servizio del controllo  di  gestione  coloro  che  rivestano  cariche
pubbliche  elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati
ovvero  abbiano  rivestito  le  suddette  cariche  nei  dodici   mesi
precedenti la nomina.
  5.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  componenti della commissione con
l'amministrazione e' regolato da contratto  quadriennale  di  diritto
privato  non  immediatamente  rinnovabile  ed  ha  carattere pieno ed
esclusivo.