Art. 12.
                       Strutture organizzative
 
  1.  L'amministrazione  e'  organizzata  in  direzioni  generali   e
servizi.
  2.  Le  direzioni generali sono le strutture organizzative di primo
grado dell'amministrazione e sono sovraordinate ai servizi.
  3.  I  servizi  sono  strutture  organizzative  di  secondo  grado,
costituite  per  l'esercizio  anche  decentrato di funzioni omogenee,
affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
  4.  I  servizi  possono  essere  articolati  in  ulteriori   unita'
organizzative  ad  uno  o  piu'  livelli,  al  fine  di  un  ottimale
distribuzione delle responsabilita' o per esigenze di decentramento.
  5. I servizi e le loro articolazioni  organizzative  rispondono  ai
seguenti criteri:
   a)   organicita'   della   struttura   per  attivita'  omogenee  e
complementari;
   b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine
di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
   c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e  qualitativo,  delle
attivita' svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
  6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.
  7.  Alle ulteriori unita' organizzative sono preposti dipendenti di
qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.