Art. 12. Strutture organizzative 1. L'amministrazione e' organizzata in direzioni generali e servizi. 2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'amministrazione e sono sovraordinate ai servizi. 3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo. 4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unita' organizzative ad uno o piu' livelli, al fine di un ottimale distribuzione delle responsabilita' o per esigenze di decentramento. 5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri: a) organicita' della struttura per attivita' omogenee e complementari; b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni; c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attivita' svolte e delle risorse umane e materiali assegnate. 6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti. 7. Alle ulteriori unita' organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.