Art. 13. Istituzione delle strutture 1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge. 2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta preposto al ramo dell'amministrazione cui il servizio fa capo, sentito il direttore generale competente. 3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 12 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennita' non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilita'. 4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.