Art. 13.
                     Istituzione delle strutture
 
  1. All'istituzione, modificazione o  soppressione  delle  direzioni
generali si provvede con legge.
  2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del
presidente  della  Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta
medesima, su proposta motivata dell'assessore competente  in  materia
di  organizzazione  e  personale, di concerto con il componente della
Giunta preposto al ramo dell'amministrazione cui il servizio fa capo,
sentito il direttore generale competente.
  3.  Le  ulteriori  articolazioni  organizzative  dei  servizi  sono
istituite, modificate o soppresse con decreto  del  componente  della
Giunta   regionale   competente  nel  ramo  dell'amministrazione,  su
proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri
di cui al comma 5 dell'art. 12  e  di  eventuali  direttive  generali
emanate   dalla   Giunta  regionale.  Non  possono  essere  istituite
articolazioni le cui  indennita'  non  trovino  copertura  nel  fondo
assegnato  alla  direzione  generale  interessata per la retribuzione
delle funzioni di coordinamento e di responsabilita'.
  4. I decreti istitutivi dei  servizi  e  delle  loro  articolazioni
organizzative  ne  specificano  la  denominazione,  i  compiti  e  la
dipendenza funzionale.