Art. 15.
       Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro
 
  1.  Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte
per  qualifiche  funzionali  e  profili   professionali,   e   quella
complessiva  del  ruolo unico dell'amministrazione sono definite, con
periodicita' non superiore al triennio, con  decreto  del  presidente
della  Giunta  regionale,  previa conforme deliberazione della Giunta
medesima,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia   di
organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi
di lavoro delle strutture organizzative.
  2.   La  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  e'  effettuata  con
riferimento alla media  delle  quantita'  di  atti  o  di  operazioni
prodotti  in  ciascuno  degli  anni presi in considerazione, ai tempi
standard di esecuzione delle attivita' e al grado  di  copertura  del
servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.
  3.  Con  la  procedure  di  cui al comma 1 e' definita la dotazione
organica  dei  dirigenti  sulla  base  del  numero  delle   direzioni
generali,  dei  servizi  e  delle  posizioni  funzionali dirigenziali
costituite ai sensi dell'art. 14.  Con  lo  stesso  provvedimento  la
dotazione    puo'    essere   ripartita   in   un'area   dirigenziale
amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.
  4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le  procedure  dei
commi  1  e  3  comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con
legge.