Art. 15. Dotazioni organiche e rilevazione dei carichi di lavoro 1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'amministrazione sono definite, con periodicita' non superiore al triennio, con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative. 2. La rilevazione dei carichi di lavoro e' effettuata con riferimento alla media delle quantita' di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. 3. Con la procedure di cui al comma 1 e' definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'art. 14. Con lo stesso provvedimento la dotazione puo' essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche. 4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.