Art. 16. Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti 1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale, e comunque quando vi proceda l'amministrazione, alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessita' organizzativa. 2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. 3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilita', l'assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi.