Art. 16.
      Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti
 
  1.  Gli  enti  procedono  con  cadenza almeno triennale, e comunque
quando vi proceda l'amministrazione,  alla  revisione  delle  proprie
strutture  organizzative  e  delle dotazioni organiche sulla base dei
criteri previsti nel presente titolo  e  avuto  particolare  riguardo
alle dimensioni dell'ente e alla sua complessita' organizzativa.
  2.  Gli  atti  adottati  dagli  enti ai sensi del presente articolo
rientrano, ai  fini  dell'esercizio  del  controllo  preventivo,  tra
quelli  indicati alla lettera e) del comma 1, dell'art. 3 della legge
regionale 15 maggio 1995, n. 14.
  3. Qualora un ente non proceda contestualmente  all'amministrazione
alla  revisione  delle  proprie  strutture  organizzative e dotazioni
organiche e all'attuazione dei  conseguenti  processi  di  mobilita',
l'assessore  competente in materia di personale, previa fissazione di
un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina
un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo  il
potere  della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in
sede di vigilanza sugli organi.