Art. 18. Soppressione di competenze di organi collegiali e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ 1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti. 2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti: "a) direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede; b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;". 3. I commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificati dall'art. 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituiti dai seguenti: "I componenti di cui al primo comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati. I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti sono nominati dall'assessore del personale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative".