Art. 18.
           Soppressione di competenze di organi collegiali
     e modifiche alle norme sul comitato amministrativo del FITQ
 
  1. Sono soppresse le competenze relative  all'organizzazione  degli
uffici  e  del  lavoro  e alla gestione del personale di commissioni,
comitati e collegi comunque denominati, non previsti  dalla  presente
legge,  operanti  presso  l'amministrazione  e  gli  enti in forza di
leggi,  regolamenti  e  atti  amministrativi.  Sono  fatti  salvi  il
comitato  amministrativo  e  il  collegio  dei revisori del fondo per
l'integrazione del trattamento di  quiescenza,  di  previdenza  e  di
assistenza  del  personale dipendente dall'amministrazione regionale,
di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.  15,  modificata  dalla
legge  regionale  3  novembre 1995, n.  27, e i corrispondenti organi
degli enti.
  2. Le lettere a) e b) del primo  comma  dell'art.  14  della  legge
regionale  n.  15  del  1965, come modificato dall'art. 2 della legge
regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
   "a) direttore della direzione generale competente  in  materia  di
personale, che lo presiede;
   b) dal direttore della direzione generale competente in materia di
riforma della Regione;".
  3.  I  commi  secondo e terzo dell'art. 14 della legge regionale n.
15 del 1965, come modificati dall'art. 2 della legge regionale n.  27
del 1995, sono sostituiti dai seguenti:
   "I  componenti  di  cui  al  primo  comma,  nei  casi  di assenza,
impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci
e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle  lettere  e)
ed f), dai supplenti appositamente designati.
   I  componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti
sono nominati dall'assessore  del  personale  su  designazione  delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative".