Art. 2.
                              F o n t i
 
  1. L'amministrazione e gli enti sono ordinati secondo  disposizioni
legislative  ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni
statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.
  2. In particolare sono regolate  dalla  legge  ovvero,  sulla  base
della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti
normativi o amministrativi le seguenti materie:
   a)   le   responsabilita'   giuridiche   dei   singoli   operatori
nell'espletamento delle procedure amministrative;
   b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
   c) gli uffici e i  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
medesimi;
   d)  i  procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al lavoro e di
avviamento al lavoro;
   e) i  ruoli  e  le  dotazioni  organiche  e  la  loro  consistenza
complessiva;
   f) le incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e
i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
   g)   la  garanzia  della  liberta'  d'insegnamento  e  l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca.
  3. Il rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  dell'amministrazione  e
degli enti, di seguito denominati "dipendenti", e' disciplinato dalle
disposizioni  delle  sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa,  salvo  quanto  diversamente  disposto  dalla  presente
legge.
  4.  Eventuali  leggi  regionali  che  introducano  discipline   del
rapporto  di  lavoro dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti
possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per  la
parte  derogata,  non  sono  ulteriormente  applicabili, salvo che la
legge non disponga  espressamente  in  senso  contrario  al  fine  di
tutelare  gli  interessi  generali  cui  l'organizzazione  e l'azione
amministrativa sono indirizzate.
  5. I rapporti individuali di lavoro  di  dipendenti  sono  regolati
contrattualmente.  I  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai
principi  dell'art.  34,  comma  2.  L'attribuzione  di   trattamenti
economici  puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi
o,  alle  condizioni   da   questi   previsti,   mediante   contratti
individuali.  Le  disposizioni  di legge che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di  avere  efficacia  a
far  data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento  sono  riassorbiti
con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i
risparmi   di   spesa  che  ne  conseguono  incrementano  le  risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
  6. I contratti collettivi sono stipulati secondo  i  criteri  e  le
modalita'  previsti  nel  titolo  VI e sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  7. Gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale  della  Regione  e  non  possono  acquistare
efficacia prima della loro pubblicazione.