Art. 2. F o n t i 1. L'amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione. 2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie: a) le responsabilita' giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi; d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva; f) le incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; g) la garanzia della liberta' d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", e' disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. 4. Eventuali leggi regionali che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge non disponga espressamente in senso contrario al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. 5. I rapporti individuali di lavoro di dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'art. 34, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previsti, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 6. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo VI e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione.