Art. 20.
                Uffici per le relazioni col pubblico
 
  1.  Nell'art.  5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme
sul diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  della  Regione
Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
   "L'ufficio  per  le  relazioni con il pubblico istituito presso la
presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica
utilita', al fine di assicurare la conoscenza di normative; servizi e
strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con  il
pubblico      realizzate     nell'ambito     degli     altri     rami
dell'amministrazione.
   Il medesimo ufficio inoltre coordina le attivita' degli uffici per
le  relazioni  con  il  pubblico  istituiti  presso  gli  altri  rami
dell'amministrazione,  presso  l'azienda  delle  foreste  demaniali e
presso gli enti".