Art. 20. Uffici per le relazioni col pubblico 1. Nell'art. 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilita', al fine di assicurare la conoscenza di normative; servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'amministrazione. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attivita' degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'amministrazione, presso l'azienda delle foreste demaniali e presso gli enti".