Art. 21.
             Qualifica dirigenziale e relative funzioni
 
  1. La dirigenza e' ordinata in un'unica qualifica.
  2.  In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla
struttura di piu' elevato livello e', limitatamente alla durata della
preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello
inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente
agli organi politici.
  3. Ai dirigenti competono funzioni:
   a) di direzione generale;
   b) di direzione di servizio;
   c) di vigilanza e ispettive;
   d) di studio, di ricerca e di consulenza.
  4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel  rispetto
della  legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla
Giunta, dal presidente e dagli assessori.
  5. I dirigenti hanno l'obbligo di  esprimere  al  presidente  della
Giunta  o  all'assessore  ovvero  al  dirigente sovraordinato il loro
dissenso per le direttive e  i  provvedimenti  ritenuti  illegittimi;
hanno  inoltre  la  facolta'  di esprimere il loro parere per ragioni
attinenti al merito. Su ordine  scritto,  essi  sono  tenuti  a  dare
attuazione  alle  direttive  e  ai  provvedimenti per i quali abbiano
espresso il loro dissenso, qualora non  si  tratti  di  atti  vietati
dalla legge penale.
  6. Il presidente della Giunta e gli assessori non possono revocare,
riformare,   riservare   o   avocare  a  se'  o  altrimenti  adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di  inerzia
o  ritardo  essi possono fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve  adottare  gli  atti  o  i  provvedimenti.  Qualora
l'inerzia  permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il
presidente della Giunta e gli assessori  possono  altresi'  nominare,
previa  contestazione,  un  commissario  ad  acta  in  caso  di grave
inosservanza  delle  direttive  generali  da  parte   del   dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei
casi   di  urgenza  si  puo'  prescindere  dalla  contestazione.  Dei
provvedimenti  di  nomina  dei  commissari  ad  acta  adottati  dagli
assessori  e'  data  contestuale  comunicazione  al  presidente della
Giunta.
  7.   Gli   atti   adottati   dai    dirigenti    sono    denominati
"determinazioni".   Le determinazioni adottate dai direttori generali
e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro  le  determinazioni
adottate   dagli  altri  dirigenti  e'  dato  ricorso  al  competente
direttore generale, che decide in via definitiva.
  8. Il presidente della Giunta e gli  assessori  hanno  facolta'  di
procedere  in  ogni  tempo  all'annullamento d'ufficio, per motivi di
legittimita',  delle  determinazioni  adottate  dai  dirigenti  degli
uffici  afferenti  al ramo di amministrazione cui essi sono preposti,
ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.
  9.   Le   determinazioni   adottate  dai  dirigenti  devono  essere
comunicate al competente componente della Giunta,  con  le  modalita'
dal  medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie
specificate in apposito decreto del presidente della Giunta,  emanato
su  conforme  deliberazione  della  Giunta medesima, sono pubblicate,
anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.