Art. 21. Qualifica dirigenziale e relative funzioni 1. La dirigenza e' ordinata in un'unica qualifica. 2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di piu' elevato livello e', limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici. 3. Ai dirigenti competono funzioni: a) di direzione generale; b) di direzione di servizio; c) di vigilanza e ispettive; d) di studio, di ricerca e di consulenza. 4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal presidente e dagli assessori. 5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al presidente della Giunta o all'assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facolta' di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale. 6. Il presidente della Giunta e gli assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, essi possono nominare un commissario ad acta. Il presidente della Giunta e gli assessori possono altresi' nominare, previa contestazione, un commissario ad acta in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico. Nei casi di urgenza si puo' prescindere dalla contestazione. Dei provvedimenti di nomina dei commissari ad acta adottati dagli assessori e' data contestuale comunicazione al presidente della Giunta. 7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni adottate dagli altri dirigenti e' dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva. 8. Il presidente della Giunta e gli assessori hanno facolta' di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimita', delle determinazioni adottate dai dirigenti degli uffici afferenti al ramo di amministrazione cui essi sono preposti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento. 9. Le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente componente della Giunta, con le modalita' dal medesimo determinate. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.