Art. 22.
                    Responsabilita' dirigenziale
 
  1. I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato  dell'attivita'
svolta   in   dipendenza   delle   funzioni   loro  conferite,  della
realizzazione dei programmi  loro  affidati  e  dei  risultati  della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
  2.  L'inosservanza  delle  direttive  e  i risultati negativi della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono  contestati  con
atto scritto:
   a)    del    componente   della   Giunta   competente   nel   ramo
dell'amministrazione nei  confronti  del  direttore  generale  e  del
dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
   b)  del  presidente  della  Giunta  nei  confronti  del  dirigente
ispettore;
   c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.
  3.  Al  dirigente   devono   essere   in   ogni   caso   assicurati
l'assegnazione  di  un  termine  non  inferiore a dieci giorni per la
presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonche' l'accesso
alla documentazione che possa  risultare  utile  per  lo  svolgimento
della sua difesa.
  4.  L'accertamento  delle  responsabilita'  deve tener conto, anche
sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di
gestione  effettuati  ai  sensi  dell'art.   10,   delle   condizioni
organizzative  ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che
della disponibilita'  di  mezzi  e  di  personale  che  possano  aver
influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
  5.  L'accertata  responsabilita'  dirigenziale  per  l'inosservanza
delle direttive o il risultato negativo della gestione  comporta,  in
relazione alla sua gravita':
   a)  la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di
pari livello;
   b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico  di
livello  inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un  periodo
non inferiore a due anni;
   c)   il   collocamento  a  disposizione,  con  la  privazione  del
trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno;
   d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni  del
codice civile e dei contratti collettivi.
  6.  Gli  eventuali  provvedimenti  sanzionatori sono adottati dalla
Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia  di
personale.
  7.   Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti  in  materia  di
responsabilita' previste per tutti i dipendenti regionali.