Art. 22. Responsabilita' dirigenziale 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto: a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico; b) del presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore; c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti. 3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonche' l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa. 4. L'accertamento delle responsabilita' deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'art. 10, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilita' di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. L'accertata responsabilita' dirigenziale per l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione comporta, in relazione alla sua gravita': a) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello; b) la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'esclusione dal conferimento di incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni; c) il collocamento a disposizione, con la privazione del trattamento economico accessorio, per un periodo massimo di un anno; d) il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' previste per tutti i dipendenti regionali.