Art. 23.
                        Compiti del dirigente
 
  1. Il dirigente:
   a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche  e  temporali  assegnategli,  allo  scopo  di perseguire
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
   b)  controlla  costantemente  il  grado  di   raggiungimento   dei
risultati,  identificando  gli  scostamenti  rispetto  agli obiettivi
assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
   c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle  procedure
e   l'innovazione,   anche   facilitando   l'adozione   di  modalita'
sperimentali nella realizzazione delle attivita';
   d) favorisce l'integrazione della propria  struttura  nel  sistema
amministrativo  regionale  e la comunicazione con i diversi soggetti,
istituzionali e non, interessati alla sua attivita';
   e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione
delle risorse umane impegnate nella struttura;
   f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
risponde ai rilievi degli organi  di  controllo  sugli  atti  di  sua
competenza;
   g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.