Art. 23. Compiti del dirigente 1. Il dirigente: a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono; c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalita' sperimentali nella realizzazione delle attivita'; d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attivita'; e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura; f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza; g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.