Art. 24. Compiti del direttore generale 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'art. 23: a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione; b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformita' alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale; c) dirige, controlla e coordina l'attivita' dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui e' preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; d) promuove e resiste alle liti; e) ha il potere di conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del Consiglio di amministrazione; f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito; h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.