Art. 24.
                   Compiti del direttore generale
 
  1.  Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale,
oltre a quanto previsto dall'art. 23:
   a) collabora con gli  organi  di  direzione  politica,  esprimendo
pareri,  formulando  proposte e fornendo le informazioni utili per la
decisione;
   b) cura l'attuazione delle direttive generali,  dei  piani  e  dei
programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di
norma  la  gestione  ai  direttori  dei  servizi, in conformita' alle
rispettive  competenze,  e  ripartendo  fra  di   essi   le   risorse
strumentali assegnate alla direzione generale;
   c)  dirige,  controlla  e  coordina  l'attivita' dei direttori dei
servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione  generale
cui e' preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
   d) promuove e resiste alle liti;
   e)  ha  il  potere  di conciliare e di transigere, di concerto col
direttore generale dell'ufficio legale  dell'amministrazione  ovvero,
negli enti, col preventivo assenso del Consiglio di amministrazione;
   f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
   g)   tenuto  conto  delle  risultanze  emergenti  dalla  periodica
rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei  servizi,
assegna  e  trasferisce  ai  medesimi  servizi  o  direttamente  alla
direzione generale il personale a questa attribuito;
   h) adotta gli atti di competenza inerenti  l'organizzazione  e  la
gestione  del  personale  e,  nel  rispetto dei contratti collettivi,
provvede all'attribuzione dei  trattamenti  economici  accessori  per
quanto di competenza.