Art. 25.
                  Compiti del direttore di servizio
 
  1.  Il  dirigente  cui  sono  conferite  funzioni  di  direttore di
servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23:
   a) collabora con il direttore generale  sovraordinato,  formulando
proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi
da   realizzare   e  alla  determinazione  dei  criteri  generali  di
organizzazione degli uffici;
   b) cura la gestione delle attivita' di competenza del  servizio  e
degli   altri  compiti  ad  esso  delegati  dal  direttore  generale,
adottando  i  relativi  atti  e   provvedimenti   amministrativi   ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
   c)  dirige,  coordina  e controlla l'attivita' degli uffici che da
esso dipendono;
   d)   nel   rispetto    dei    contratti    collettivi,    provvede
all'attribuzione  dei  trattamenti  economici accessori per quanto di
competenza;
   e) identifica, in base alla legge regionale  22  agosto  1990,  n.
40,  i  responsabili  dei  procedimenti  che fanno capo al servizio e
vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto
dei  termini  e  degli  altri  adempimenti  di  loro   competenza   e
sull'attuazione  delle  norme in materia di regolarita', pubblicita',
trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.