Art. 25. Compiti del direttore di servizio 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'art. 23: a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici; b) cura la gestione delle attivita' di competenza del servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) dirige, coordina e controlla l'attivita' degli uffici che da esso dipendono; d) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza; e) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarita', pubblicita', trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.