Art. 28. Attribuzione delle funzioni dirigenziali 1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori. 2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'amministrazione o degli enti con capacita' adeguate alle funzioni da svolgere. 3. Alla direzione generale dell'area legale e' preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Le funzioni di direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono conferite ad un dirigente appartenente al Corpo medesimo, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 4. Le funzioni di direzione di servizio nonche' quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'amministrazione con decreto dell'assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione. 5. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della regione. 6. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonche' ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 7. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento. 8. Con le medesime procedure previste per il conferimento, e' sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'art. 22. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico e' conservata l'originaria indennita' fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni. 9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.