Art. 28.
              Attribuzione delle funzioni dirigenziali
 
  1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono  conferite
con decreto dell'assessore competente in materia di personale, previa
conforme  deliberazione  della Giunta regionale, adottata su proposta
del componente della Giunta competente nel ramo  dell'amministrazione
cui  fa capo la direzione generale e su proposta del presidente della
Giunta per quanto riguarda gli ispettori.
  2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono  conferite
a  dirigenti dell'amministrazione o degli enti con capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere.
  3. Alla direzione generale dell'area legale e' preposto un avvocato
abilitato al  patrocinio  davanti  alle  magistrature  superiori.  Le
funzioni  di  direzione  generale  del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale sono conferite  ad  un  dirigente  appartenente  al  Corpo
medesimo,  che  assume  la  denominazione  di  comandante  del  Corpo
forestale e di vigilanza ambientale.
  4. Le funzioni di direzione di servizio nonche' quelle  di  studio,
ricerca  e consulenza sono conferite a dirigenti dell'amministrazione
con decreto dell'assessore competente in  materia  di  personale,  su
proposta  del  componente  della Giunta regionale competente nel ramo
dell'amministrazione, sentito il direttore generale  della  struttura
di destinazione.
  5.  I  decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali
sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della regione.
  6. La proposta di attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali  deve
tenere  conto  delle  attitudini  e della capacita' professionale del
singolo dirigente, in relazione alla natura  e  alle  caratteristiche
della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonche' ai
risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.
  7.  L'attribuzione  delle  funzioni  ha  durata quinquennale e deve
tassativamente  essere  rideliberata  entro  la   scadenza.   Decorsi
quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta
vacanza,  senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi
si   sostituisce   il   presidente   della   Giunta,   che    procede
immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte
e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.
  8.  Con  le  medesime  procedure  previste  per il conferimento, e'
sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa  funzione
dirigenziale   con  provvedimento  motivato  che  non  presupponga  o
implichi un giudizio negativo sull'operato  del  dirigente,  nel  cui
caso  si  applica  l'art.   22. Al dirigente trasferito, ai sensi del
presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico  e'
conservata   l'originaria   indennita'   fino   alla  scadenza  della
precedente attribuzione di funzioni.
  9. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve  essere
confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di
una nuova Giunta regionale.