Art. 29. Dirigenti esterni 1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacita' adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non piu' di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali. 2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni e' stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non puo' essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dal nominando. 3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'art. 22. 4. Agli esterni si applica altresi' il comma 9 dell'art. 28, garantendo al revocato, a titolo di indennita', la meta' della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.