Art. 29.
                          Dirigenti esterni
 
  1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche
a  persone  estranee all'amministrazione e agli enti, in possesso del
diploma di laurea, che abbiano capacita' adeguate  alle  funzioni  da
svolgere  ed  abbiano  svolto  per  almeno  un  quinquennio  funzioni
dirigenziali in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  o  aziende
pubbliche  o private.  Tali funzioni possono essere conferite per non
piu' di un quinquennio, rinnovabile per una sola  volta,  nel  limite
del 20 per cento del totale delle direzioni generali.
  2.  Il trattamento economico dei dirigenti esterni e' stabilito nel
contratto di assunzione. La Giunta regionale approva  preliminarmente
i criteri per la definizione di tale trattamento, che non puo' essere
inferiore  a quello dei direttori generali interni e deve tener conto
della temporaneita'  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato
relative  alle  specifiche  competenze  professionali  possedute  dal
nominando.
  3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le
disposizioni in materia  di  responsabilita'  e  di  incompatibilita'
previste  per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in
caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo
della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'art. 22.
  4. Agli esterni si  applica  altresi'  il  comma  9  dell'art.  28,
garantendo  al  revocato,  a  titolo  di  indennita',  la meta' della
retribuzione   contrattualmente   spettantegli   per    il    periodo
intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.