Art. 3.
                      Potere di organizzazione
 
  1.  L'amministrazione  e  gli enti assumono ogni determinazione per
l'organizzazione degli uffici al fine di  assicurare  l'economicita',
la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico
interesse.
  2.  Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione e  gli
enti  operano  con  i  poteri del privato datore di lavoro, adottando
tutte le misure inerenti alla  organizzazione  e  alla  gestione  dei
rapporti di lavoro.