Art. 30. Sostituzione dei direttori generali e di servizio 1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale. 2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianita' nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianita' nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 4. In caso di pari anzianita' nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal piu' anziano di eta'.