Art. 30.
          Sostituzione dei direttori generali e di servizio
 
  1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le
funzioni  di  direttore  generale  sono  esercitate  dal direttore di
servizio  con  maggiore  anzianita'  nella   qualifica   dirigenziale
presente  nella  direzione  generale  o,  in mancanza di direttori di
servizio  titolari,  dal  dirigente  con  maggiore  anzianita'  nella
qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.
  2.  In  caso  di  temporanea  assenza  del titolare, le funzioni di
direttore di servizio sono esercitate dal  funzionario  con  maggiore
anzianita' nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
  3.  In  caso  di  vacanza del titolare, le funzioni di direttore di
servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianita'  nella
qualifica  fra  quelli  assegnati  alla  direzione generale di cui il
servizio fa  parte,  escluso  il  direttore  della  medesima,  o,  in
mancanza  di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianita' nella
qualifica fra quelli assegnati al servizio.
  4. In caso di pari anzianita' nella  qualifica,  le  funzioni  sono
esercitate dal piu' anziano di eta'.