Art. 31. Trattamento economico dei dirigenti 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti e' definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale. 2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita', salvo il caso previsto dall'art. 28, comma 8. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio piu' favorevole. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonche' qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi di cui al presente comma, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. La graduazione delle funzioni e responsabilita', ai soli fini del trattamento accessorio, e' definita, per l'amministrazione e per gli enti, con decreto del presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.