Art. 31.
                 Trattamento economico dei dirigenti
 
  1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti
e' definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.
  2.  Il  trattamento  accessorio deve essere correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilita', salvo  il  caso  previsto
dall'art.  28,  comma  8.  I  trattamenti  accessori  previsti per le
funzioni di cui all'art. 21, comma  3,  non  sono  cumulabili,  fatto
salvo   eventualmente  il  diritto  al  trattamento  accessorio  piu'
favorevole.
  3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi  1  e  2
remunera  tutte  le  funzioni  e  i  compiti attribuiti ai dirigenti,
nonche' qualsiasi incarico a  essi  conferito  in  ragione  del  loro
ufficio  o  comunque  conferito dall'amministrazione di appartenenza,
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Nei casi
di  cui  al  presente  comma,  i  compensi  dovuti  dai  terzi   sono
corrisposti   direttamente   all'amministrazione  di  appartenenza  e
confluiscono  nelle  risorse  destinate  al   trattamento   economico
accessorio della dirigenza.
   4.  La  graduazione delle funzioni e responsabilita', ai soli fini
del trattamento accessorio, e' definita, per l'amministrazione e  per
gli   enti,   con   decreto   del  presidente  della  Giunta,  previa
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
competente in materia di personale.