Art. 32. Accesso alla dirigenza 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'amministrazione e gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione. 2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente; b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianita' di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea; c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purche' con una anzianita' di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa; d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo. 3. Ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione e degli enti e' riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. 4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione e degli enti e' riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di eta'. 5. Il corso ha durata da diciotto mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso. 6. Durante il corso ai partecipanti esterni e' corrisposta una borsa di studio a carico dell'amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'amministrazione e degli enti e' mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio. 7. Per lo svolgimento del corso, l'amministrazione puo' avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione. 8. Con decreto del presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore competente in materia di personale, sono stabiliti: a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti; b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalita' di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.