Art. 32.
                       Accesso alla dirigenza
 
  1.  L'accesso  alla  qualifica  di dirigente avviene, con procedure
unificate per l'amministrazione e gli  enti,  mediante  concorso  per
esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.
  2.  Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del
superamento di apposita selezione:
   a) i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni  in
possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;
   b)  i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni in
possesso di diploma di  laurea  e  con  una  anzianita'  di  servizio
effettivo  di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale
dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;
   c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica  di
dirigente  in  strutture  private,  purche'  con  una  anzianita'  di
servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;
   d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed  esercenti  una
libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.
  3.  Ai  dipendenti  di  ruolo  dell'amministrazione e degli enti e'
riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.
  4. Al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  sono  ammessi,  a
seguito   del   superamento   di  apposita  preselezione,  in  numero
maggiorato dal 25 sino al 40 per cento  rispetto  ai  posti  messi  a
concorso,  candidati  in possesso del diploma di laurea e di eta' non
superiore a 35 anni.  Ai dipendenti di ruolo  dell'amministrazione  e
degli  enti  e'  riservato nella preselezione un numero di posti pari
alla maggiorazione rispetto ai  posti  messi  a  concorso  e  non  si
applica il limite di eta'.
  5.  Il  corso  ha  durata  da  diciotto mesi a due anni, prevede il
superamento  di  un  esame  intermedio   e   comprende   periodi   di
applicazione,   anche   a   tempo  parziale,  presso  amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono  sottoposti  ad  un
esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.
  6.  Durante  il  corso  ai  partecipanti esterni e' corrisposta una
borsa  di  studio  a  carico   dell'amministrazione   regionale.   Ai
dipendenti   dell'amministrazione   e  degli  enti  e'  mantenuto  il
trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.
  7. Per lo svolgimento del corso, l'amministrazione puo'  avvalersi,
mediante  convenzioni,  di  qualificati  istituti  pubblici e privati
operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei
quadri della pubblica amministrazione.
  8.  Con  decreto  del  presidente  della  Giunta,  previa  conforme
deliberazione   della   Giunta   regionale   adottata   su   proposta
dell'assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:
   a) le percentuali, sui posti disponibili,  riservate  al  concorso
per  esami  e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo
di almeno un terzo dei posti;
   b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;
   c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle  commissioni
esaminatrici  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e dei
corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.