Art. 33.
                   Dirigenza degli enti regionali
 
  1. Gli enti adeguano  i  loro  ordinamenti  alle  disposizioni  del
presente  titolo  ed  individuano le funzioni di livello dirigenziale
con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art. 12,  comma
5, ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua
complessita' organizzativa.
  2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  conforme
deliberazione della Giunta  medesima,  ad  iniziativa  dell'Assessore
competente  in  materia  di  personale  e  su proposta dei competenti
organi istituzionali degli enti, nel rispetto  dei  criteri  previsti
dall'art.  28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali,
gli  enti provvedono in conformita' alle disposizioni contenute nello
stesso art. 28.
  3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'art. 28.
  4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'art. 28  e
l'art.  29,  ad  eccezione  del limite del 20 per cento stabilito dal
comma 1 del medesimo art. 29.