Art. 33. Dirigenza degli enti regionali 1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'art. 12, comma 5, ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessita' organizzativa. 2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 28. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformita' alle disposizioni contenute nello stesso art. 28. 3. Negli enti non si applica il comma 9 dell'art. 28. 4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 7 dell'art. 28 e l'art. 29, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo art. 29.