Art. 34.
                        Trattamento economico
 
  1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio  e'  definito
dai contratti collettivi.
  2.  L'amministrazione  e gli enti garantiscono ai propri dipendenti
parita'  di  trattamento  contrattuale  e  comunque  trattamenti  non
inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
  3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti accessori collegati:
   a)  alla  produttivita'  individuale  e  collettiva, tenendo conto
dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui  valutazione
compete  ai  dirigenti,  nell'ambito  dei  criteri obiettivi definiti
dalla  contrattazione   collettiva;   della   valutazione   e'   data
comunicazione scritta al dipendente;
   b)  alla  attribuzione  di  particolari  posizioni  di lavoro e di
responsabilita';
   c)  all'effettivo   svolgimento   di   attivita'   particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
   d) all'effettuazione di lavoro straordinario.
  4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
accessori.