Art. 34. Trattamento economico 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. L'amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati: a) alla produttivita' individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione e' data comunicazione scritta al dipendente; b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilita'; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; d) all'effettuazione di lavoro straordinario. 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.