Art. 35. M a n s i o n i 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unita' organizzativa cui e' addetto e senza che cio' comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore.