Art. 35.
                           M a n s i o n i
 
  1. Il prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito  alle  mansioni
proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque
lo   svolgimento   di   mansioni   complementari   e  strumentali  al
perseguimento degli obiettivi di lavoro.
  2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente
dell'unita' organizzativa cui e' addetto e senza  che  cio'  comporti
alcuna  variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro
puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della
qualifica  superiore,  ovvero,  occasionalmente  e  ove possibile con
criteri  di   rotazione,   compiti   o   mansioni   della   qualifica
immediatamente inferiore.