Art. 36.
            Assegnazione temporanea a mansioni superiori
 
  1.   Con   provvedimento  motivato  del  direttore  generale  della
struttura di appartenenza, il dipendente  puo'  essere  adibito,  per
obiettive  esigenze  di  servizio, a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore a quella di appartenenza:
   a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, quando  l'assenza  sia  superiore  a  trenta
giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del
criterio della rotazione dei dipendenti;
   b)  nel  caso  di vacanza di posto in organico, per un periodo non
superiore a novanta giorni dal verificarsi della  vacanza,  salva  la
possibilita'  di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente
per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza.
  2. Non puo' essere sostituito con  le  modalita'  del  comma  1  il
dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.
  3.  Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi
del comma 1,  il  dipendente  ha  diritto  al  trattamento  economico
corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime.
  4.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente per lo svolgimento di
mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di  posto  in
organico,  contestualmente  alla  data  di assegnazione devono essere
avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
  5. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  e'  nulla
l'assegnazione  del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore
e'  corrisposta  la  differenza  di  trattamento  economico  con   la
qualifica  superiore.    Il  dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con
dolo o colpa grave.
  6. Non costituisce esercizio di mansioni  superiori  l'attribuzione
di  alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta
ai sensi dell'art. 35.
  7.  Ogni  provvedimento   previsto   nel   presente   articolo   e'
contestualmente  comunicato  alla  direzione  generale  competente in
materia di personale, che ne da'  comunicazione  alle  organizzazioni
sindacali.
  8.  Le  disposizioni  dei  precedenti commi si applicano in sede di
attuazione  della  nuova  disciplina  dell'ordinamento  professionale
definita  dal  contratto  collettivo  regionale  e  con la decorrenza
stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di  mansioni  superiori  puo'  comportare  il  diritto  a
differenze retributive.
  9.   In   deroga  all'art.  2103  del  codice  civile,  l'esercizio
temporaneo  di  mansioni  superiori  non   attribuisce   il   diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse.