Art. 36. Assegnazione temporanea a mansioni superiori 1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente puo' essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza: a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a trenta giorni, per periodi non eccedenti i novanta giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti; b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre novanta giorni ulteriori della vacanza. 2. Non puo' essere sostituito con le modalita' del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni. 3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime. 4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, e' nulla l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'art. 35. 7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo e' contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne da' comunicazione alle organizzazioni sindacali. 8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento professionale definita dal contratto collettivo regionale e con la decorrenza stabilita nel medesimo contratto. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori puo' comportare il diritto a differenze retributive. 9. In deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.