Art. 37.
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
 
  1.  Fatte  salve le disposizioni di maggior favore per il personale
recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attivita', svolte dall'amministrazione e  dagli  enti  regionali,  ad
altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  al  personale che passa alle
dipendenze  di  tali  soggetti   si   applica   la   disciplina   del
trasferimento  di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, con
l'osservanza delle procedure di informazione e  di  consultazione  di
cui  all'art.    47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.
428  (Disposizioni  per  l'adempimento   degli   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee).