Art. 37. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' 1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte dall'amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, con l'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee).