Art. 38. Processi di mobilita' 1. In applicazione dei principi di cui all'art. 6, l'amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilita' disciplinati dal presente articolo. 2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture: a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio; b) accerta la quantita' di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio; c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero. 3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente. 4. Una volta compiute da parte dell'amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'amministrazione competente in materia di personale pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio. 5. Contestualmente e' pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di trasferimento sui posti vacanti nell'amministrazione e negli enti, nonche' sui posti eventualmente disponibili in altre pubbliche amministrazioni con le quali siano stati stipulati gli accordi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Qualora, compiute le operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5, residuino nell'amministrazione o in un ente eccedenze di personale che riguardino almeno dieci dipendenti, l'amministrazione o l'ente interessato procede secondo quanto previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilita' collettiva e gestione del peronale in disponibilita', dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi come riferiti ai contratti collettivi regionali i richiami fatti in tali articoli ai contratti collettivi nazionali. 7. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da emarsi su confonne deliberazione della Giunta medesima entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione delle operazioni di trasferimento a domanda di cui al comma 5. Il provvedimento e' concordato con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al presente comma. Il provvedimento puo' essere modificato dai contratti collettivi regionali.