Art. 38.
                        Processi di mobilita'
 
  1.    In   applicazione   dei   principi   di   cui   all'art.   6,
l'amministrazione e  gli  enti  curano  il  costante  equilibrio  fra
esuberi  e  carenze  dei  loro  dipendenti,  attuando  i  processi di
mobilita' disciplinati dal presente articolo.
  2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche,
la direzione generale dell'amministrazione competente in  materia  di
personale,   sulla  base  degli  elenchi  nominativi  del  personale,
distinto per qualifiche e profili  professionali  e  distribuito  per
strutture:
   a)  accerta  il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
di ciascuna direzione generale, distinti  per  qualifiche  e  profili
professionali e per sedi di servizio;
   b)  accerta  la  quantita'  di  personale  in  esubero in ciascuna
direzione  generale,   distintamente   per   qualifiche   e   profili
professionali e per sedi di servizio;
   c)   predispone   l'elenco   nominativo   di  tutti  i  dipendenti
appartenenti a qualifiche  e  profili  professionali  che  presentino
esubero.
  3.  Gli  enti  effettuano  le  operazioni  di cui al comma 2 per il
personale da essi dipendente.
  4. Una volta compiute da parte dell'amministrazione e degli enti le
operazioni   di   cui   al   comma   2,   la    direzione    generale
dell'amministrazione  competente in materia di personale pubblica nel
Bollettino ufficiale della Regione le  situazioni  di  vacanza  e  di
esubero  del  personale dell'amministrazione e degli enti, articolate
per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.
  5. Contestualmente e' pubblicato l'avviso e fissato il termine  per
la  presentazione  delle  domande  di trasferimento sui posti vacanti
nell'amministrazione e negli enti, nonche'  sui  posti  eventualmente
disponibili  in  altre  pubbliche  amministrazioni con le quali siano
stati stipulati gli accordi previsti dall'art. 33, commi 2 e  3,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  6.  Qualora,  compiute  le operazioni di trasferimento a domanda di
cui al comma 5, residuino nell'amministrazione o in un ente eccedenze
di   personale    che    riguardino    almeno    dieci    dipendenti,
l'amministrazione   o   l'ente  interessato  procede  secondo  quanto
previsto, in materia di eccedenze di personale, mobilita'  collettiva
e gestione del peronale in disponibilita', dagli articoli 35 e 35-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, intendendosi come riferiti ai
contratti  collettivi  regionali i richiami fatti in tali articoli ai
contratti collettivi nazionali.
  7. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da emarsi  su
confonne deliberazione della Giunta medesima entro centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, sono disciplinate le
procedure  per  l'attuazione  delle  operazioni  di  trasferimento  a
domanda  di  cui  al  comma  5. Il provvedimento e' concordato con le
organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 60. In caso
di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta  provvede  comunque
entro  il  termine  di  cui  al presente comma. Il provvedimento puo'
essere modificato dai contratti collettivi regionali.