Art. 39.
           Gestione provvisoria delle dotazioni organiche
 
  1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche
prevista dall'art.  15,  possono  essere  adottati  provvedimenti  di
gestione   provvisoria   della  dotazione  organica  delle  direzioni
generali,  ferma   restando   la   dotazione   organica   complessiva
dell'amministrazione, per far fronte:
   a)  a  sopravvenute  carenze  nella  dotazione  di  una  direzione
generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti  in
aspettativa  a  tempo  indeterminato  o  dall'attribuzione  di  nuove
incombenze per effetto di norme di legge o di  indirizzi  votati  dal
Consiglio  regionale,  qualora  tali  carenze siano tali da non poter
essere adeguatamente compensate con altre misure  organizzative;  nel
provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative
delle  carenze  che  vengono  a  crearsi  nelle direzioni cedenti per
effetto del provvedimento medesimo;
   b)  ad  esuberi  nella  dotazione  di  una   direzione   generale,
determinati   dal   sopravvenuto   trasferimento   ad   altra  branca
dell'amministrazione  di   competenze   da   questa   precedentemente
esercitate.
  2.   I   provvedimenti  di  gestione  provvisoria  delle  dotazioni
organiche sono  adottati  dall'assessore  competente  in  materia  di
personale.
  3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in
attuazione  dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni
organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi  criteri  e
priorita' che si applicano per la mobilita' interna ed esterna.
  4.  Sono  sempre  possibili  i  trasferimenti  di  personale da una
direzione generale all'altra nei limiti  delle  rispettive  dotazioni
organiche.