Art. 39. Gestione provvisoria delle dotazioni organiche 1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 15, possono essere adottati provvedimenti di gestione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'amministrazione, per far fronte: a) a sopravvenute carenze nella dotazione di una direzione generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato o dall'attribuzione di nuove incombenze per effetto di norme di legge o di indirizzi votati dal Consiglio regionale, qualora tali carenze siano tali da non poter essere adeguatamente compensate con altre misure organizzative; nel provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative delle carenze che vengono a crearsi nelle direzioni cedenti per effetto del provvedimento medesimo; b) ad esuberi nella dotazione di una direzione generale, determinati dal sopravvenuto trasferimento ad altra branca dell'amministrazione di competenze da questa precedentemente esercitate. 2. I provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'assessore competente in materia di personale. 3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorita' che si applicano per la mobilita' interna ed esterna. 4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.