Art. 4.
                      Criteri di organizzazione
 
  1. L'amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti
criteri:
   a)  collaborazione  e responsabilita' di tutto il personale per il
risultato dell'attivita' lavorativa;
   b) flessibilita' nella  organizzazione  delle  strutture  e  nella
gestione   delle   risorse   umane,   anche   mediante   processi  di
riconversione professionale e di mobilita' del personale;
   c)  articolazione  delle  strutture  per  funzioni  omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilita';
   d) determinazione, per ciascun tipo di  procedimento,  dell'unita'
organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;
   e)   chiarezza  e  trasparenza  nella  gestione  amministrativa  e
pubblicita'  degli  atti  e  dei  procedimenti,  salvi  i  limiti  di
riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;
   f)  collegamento  ed integrazione delle attivita' delle strutture,
attraverso  il  dovere  di  comunicazione  interna   ed   esterna   e
l'interconnessione  mediante  sistemi  informativi  automatizzati, al
fine di migliorare  la  qualita',  l'economicita'  e  la  trasparenza
dell'attivita'  amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi
per le decisioni pubbliche;
   g) armonizzazione degli  orari  di  servizio,  di  apertura  degli
uffici  e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonche'  con
quelli del lavoro privato.