Art. 4. Criteri di organizzazione 1. L'amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri: a) collaborazione e responsabilita' di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa; b) flessibilita' nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale; c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unita' organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento; e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicita' degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento; f) collegamento ed integrazione delle attivita' delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualita', l'economicita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonche' con quelli del lavoro privato.