Art. 40.
                        Comandi di personale
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre il comando
di  proprio  personale  di ruolo presso le amministrazioni e gli enti
pubblici sino al limite di venti unita' in  atto  durante  lo  stesso
esercizio   finanziario,  di  cui  non  oltre  cinque  unita'  presso
amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale. Il  comando
e'  disposto, sentito il dipendente, con provvedimento dell'assessore
competente in materia di personale e non puo'  avere  per  lo  stesso
dipendente durata complessiva superire a tre anni.
  2.  Entro  il  limite  di  venti  unita'  in atto durante lo stesso
esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unita' provenienti  da
amministrazioni   ed   enti   esterni  al  comparto  contrattuale,  e
compatibilmente con le disponibilita' esistenti nella dotazione della
direzione generale di destinazione, l'amministrazione puo' richiedere
il comando di personale di ruolo delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici.  Il  comando  e' richiesto con provvedimento dell'assessore
competente in materia di personale e non puo'  avere  per  lo  stesso
dipendente durata complessiva superiore a tre anni.
  3.  Le  norme del presente articolo si applicano a tutte le ipotesi
di comando, ancorche' previste da speciali disposizioni, ivi comprese
quelle di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, ed esclusi soltanto i  comandi  presso  gli
uffici  di  gabinetto del Presidente della Giunta e degli assessori e
presso i gruppi consiliari regionali ai sensi della  legge  regionale
18 dicembre 1995, n. 37.
  4.  Ai  comandi in atto si applica il limite di durata previsto dai
commi 1 e 2; i comandi che abbiano gia' superato tale limite  cessano
al  centottantesimo  giorno  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
  5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo con  le
seguenti modalita':
   a) il limite massimo dei comandi per ciascuna delle ipotesi di cui
ai  commi  1  e  2  e' determinato dai consigli di amministrazione in
misura non superiore all'uno per cento della dotazione organica;
   b) i provvedimenti di disposizione e richiesta  dei  comandi  sono
adottati dai consigli di amministrazione;
   c)  non  e'  consentito  disporre o richiedere comandi relativi ad
amministrazioni ed enti esterni all'area contrattuale.