Art. 40. Comandi di personale 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le amministrazioni e gli enti pubblici sino al limite di venti unita' in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unita' presso amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale. Il comando e' disposto, sentito il dipendente, con provvedimento dell'assessore competente in materia di personale e non puo' avere per lo stesso dipendente durata complessiva superire a tre anni. 2. Entro il limite di venti unita' in atto durante lo stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unita' provenienti da amministrazioni ed enti esterni al comparto contrattuale, e compatibilmente con le disponibilita' esistenti nella dotazione della direzione generale di destinazione, l'amministrazione puo' richiedere il comando di personale di ruolo delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il comando e' richiesto con provvedimento dell'assessore competente in materia di personale e non puo' avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni. 3. Le norme del presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di comando, ancorche' previste da speciali disposizioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed esclusi soltanto i comandi presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli assessori e presso i gruppi consiliari regionali ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37. 4. Ai comandi in atto si applica il limite di durata previsto dai commi 1 e 2; i comandi che abbiano gia' superato tale limite cessano al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo con le seguenti modalita': a) il limite massimo dei comandi per ciascuna delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e' determinato dai consigli di amministrazione in misura non superiore all'uno per cento della dotazione organica; b) i provvedimenti di disposizione e richiesta dei comandi sono adottati dai consigli di amministrazione; c) non e' consentito disporre o richiedere comandi relativi ad amministrazioni ed enti esterni all'area contrattuale.