Art. 42. Collocamento fuori ruolo 1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta specializziamone o di funzionario dell'area direttiva con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51, comma 5-bis, e dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, senza oneri previdenziali a carico dell'amministrazione di provenienza.