Art. 42.
                      Collocamento fuori ruolo
 
  1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in
aspettativa  a  tempo  indeterminato per mandato politico o sindacale
sono collocati fuori ruolo, ai sensi  degli  articoli  58  e  59  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  2.  I  dipendenti  dell'Amministrazione  e degli enti cui sia stato
conferito  da  un  altro  ente  pubblico  un  incarico  di   funzione
dirigenziale  con contratto a tempo determinato, ovvero cui sia stato
conferito da un ente locale della Sardegna un incarico  di  direttore
generale,  di  dirigente,  di  alta specializziamone o di funzionario
dell'area direttiva con  contratto  a  tempo  determinato,  ai  sensi
dell'art.  51,  comma  5-bis, e dell'art. 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono collocati in  aspettativa  senza  assegni  per  il
periodo  di  durata del contratto, con riconoscimento dell'anzianita'
di servizio, senza oneri previdenziali a carico  dell'amministrazione
di provenienza.