Art. 44.
                          Incompatibilita'
 
  1.   Il  dipendente  non  puo'  esercitare  attivita'  commerciali,
industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle  dipendenze
di soggetti pubblici o privati.
  2.  Il  dipendente  puo'  essere autorizzato ad espletare incarichi
temporanei a favore di soggetti pubblici o  ad  assumere  cariche  in
societa' non aventi fine di lucro.
  3. Non e' richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo
gratuito  presso associazioni di volontariato o presso le cooperative
sociali di cui alla  legge  8  novembre  1991,  n.  381  ne'  per  il
percepimento di compensi derivanti:
   a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
simili;
   b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o  inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
   d)  da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
   e) da incarichi per lo svolgimento  dei  quali  il  dipendente  e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   f)   da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.
  4. Le  autorizzazioni  previste  nel  comma  2  sono  concesse  dal
direttore   generale   competente   in   materia   di   personale,  o
dall'Assessore qualora riguardino direttori  generali,  nel  rispetto
dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreche' non ostino ragioni
di  opportunita'  in  relazione  alla  necessita'  di  assicurare  la
trasparenza  dell'operato  dell'Amministrazione.  La   richiesta   di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro
trenta  giorni  dalla  presentazione,  non  venga  adottata  motivata
determinazione di diniego.
  5. L'Amministrazione e gli enti locali  non  possono  conferire  ai
dipendenti  incarichi,  non  compresi nei compiti e doveri d'ufficio,
che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o  da
altre fonti normative.
  6.  Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti
ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli  enti  o,  su
loro  designazione,  da altri soggetti pubblici, devono essere svolti
fuori dell'orario di lavoro. Puo' essere consentito che siano  svolti
durante  l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purche'
cio'  non  pregiudichi  il  regolare  svolgimento   delle   attivita'
dell'ufficio.
  7.  La  direzione  generale  competente  in  materia  di  personale
istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e  delle
cariche  assunte  ai  sensi del presente articolo con indicazione dei
periodi e dei relativi compensi. L'elenco e' annualmente inviato  per
conoscenza   al  consiglio  regionale  e  pubblicato  all'albo  della
Presidenza della giunta.
  8. Con decreto dell'Assessore competente in materia  di  personale,
su  conforme deliberazione della giunta regionale, sono determinati i
criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di  cui  al
comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al
comma   5.   I   criteri   devono   tener   conto   della   specifica
professionalita' del dipendente e devono  essere  tali  da  escludere
casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse
del buon andamento della pubblica amministrazione.
  9.  La  violazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1 e la
violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono
giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle  cause
di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
  10.  L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio
ispettivo della  Regione  effettuano  verifiche  periodiche  anche  a
campione     sui    dipendenti    dell'Amministrazione    finalizzate
all'accertamento  dell'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
articolo  e dell'art.   45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti
strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del  personale
e  ispettivi  ovvero,  d'intesa  con  l'Amministrazione,  tramite  il
servizio ispettivo regionale.
  11. Le disposizioni ai cui ai commi 9 e 11  entrano  in  vigore  il
centoventesimo  giorno,  dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro tale termine devono cessare tutte  le  attivita'  incompatibili
con  il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia,
comunque denominati, producono  effetto  dalla  data  della  relativa
comunicazione.