Art. 44. Incompatibilita' 1. Il dipendente non puo' esercitare attivita' commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. 2. Il dipendente puo' essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in societa' non aventi fine di lucro. 3. Non e' richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 ne' per il percepimento di compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita. 4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreche' non ostino ragioni di opportunita' in relazione alla necessita' di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego. 5. L'Amministrazione e gli enti locali non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative. 6. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Puo' essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purche' cio' non pregiudichi il regolare svolgimento delle attivita' dell'ufficio. 7. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco e' annualmente inviato per conoscenza al consiglio regionale e pubblicato all'albo della Presidenza della giunta. 8. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 5. I criteri devono tener conto della specifica professionalita' del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 9. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti. 10. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale. 11. Le disposizioni ai cui ai commi 9 e 11 entrano in vigore il centoventesimo giorno, dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.