Art. 45. Deroga per i dipendenti a tempo parziale 1. Il divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore alla meta' di quella a tempo pieno. Detti dipendenti hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attivita' di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. Essi sino altresi' obbligati a comunicare entro quindici giorni l'eventuale variazione dell'attivita' lavorativa. 2. Non possono essere autorizzati impieghi o attivita' che comportino un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio del dipendente, ne' le attivita' di lavoro subordinato alle dipendene di una pubblica amministrazione, ne' gli impieghi ed attivita', indicati in via generale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della giunta, che devono essere comunque esclusi in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1 dell'art. 44 puo' subordinare tale richiesta all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma. 3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attivita' professionale non possono essere conferiti incarichi liberoprofessionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, ne' da enti pubblici controllati dalla Regione o da societa' a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti. 4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.