Art. 45.
              Deroga per i dipendenti a tempo parziale
 
  1.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 dell'art. 44 non si applica ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa  non  superiore  alla meta' di quella a tempo pieno. Detti
dipendenti  hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Amministrazione   o
all'ente   di   appartenenza   le  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne  l'autorizzazione.
Essi  sino  altresi'  obbligati  a  comunicare  entro quindici giorni
l'eventuale variazione dell'attivita' lavorativa.
  2.  Non  possono  essere  autorizzati  impieghi  o  attivita'   che
comportino  un  conflitto  di interessi con la specifica attivita' di
servizio del dipendente, ne' le attivita' di lavoro subordinato  alle
dipendene  di  una  pubblica  amministrazione,  ne'  gli  impieghi ed
attivita',  indicati  in  via  generale  con  decreto  dell'Assessore
competente  in  materia di personale, su conforme deliberazione della
giunta,   che   devono   essere   comunque   esclusi    in    ragione
dell'interferenza  con  i  compiti istituzionali. L'Amministrazione o
gli enti si  pronunciano  entro  sessanta  giorni,  decorsi  i  quali
l'autorizzazione  si  intende rilasciata.  Il dipendente che richieda
la trasformazione del rapporto di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo
parziale  al fine di non essere soggetto al divieto di cui al comma 1
dell'art.  44  puo'  subordinare   tale   richiesta   all'ottenimento
dell'autorizzazione di cui al presente comma.
  3.  Ai  dipendenti  iscritti ad albi professionali e che esercitano
attivita'  professionale  non  possono  essere  conferiti   incarichi
liberoprofessionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza,
ne'  da  enti  pubblici  controllati  dalla  Regione  o da societa' a
prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.
  4.  La  violazione  del  provvedimento  negativo   e   le   mancate
comunicazioni  di  cui  al comma 2 nonche' le comunicazioni risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'Amministrazione  o  degli  enti  costituiscono  giusta  causa di
recesso. Le procedure  per  l'accertamento  delle  cause  di  recesso
devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.