Art. 46. Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. L'Amministrazione e gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, relativamente a tutti i profili professionali delle diverse qualifiche funzionali, escluso il personale dirigenziale, quello del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli avvocati addetti agli uffici legali dell'Amministrazione e degli enti. 2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano le norme vigenti in materia di personale a tempo pieno. 3. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale, i criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la durata e l'articolazione temporale della prestazione lavorativa, il trattamento economico anche accessorio, il congedo ordinario dei dipendenti a tempo parziale sono disciplinati dai contratti collettivi.