Art. 46.
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
 
  1.  L'Amministrazione  e  gli  enti  possono costituire rapporti di
lavoro  a  tempo  parziale,   relativamente   a   tutti   i   profili
professionali   delle   diverse  qualifiche  funzionali,  escluso  il
personale dirigenziale, quello del Corpo  forestale  e  di  vigilanza
ambientale    e    gli    avvocati   addetti   agli   uffici   legali
dell'Amministrazione e degli enti.
  2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applicano  le
norme vigenti in materia di personale a tempo pieno.
  3.  I  contingenti  di  personale  da destinare a tempo parziale, i
criteri e le precedenze per la trasformazione del rapporto di  lavoro
da   tempo   pieno   a  tempo  parziale  e  viceversa,  la  durata  e
l'articolazione   temporale   della   prestazione   lavorativa,    il
trattamento  economico  anche  accessorio,  il  congedo ordinario dei
dipendenti  a  tempo  parziale  sono   disciplinati   dai   contratti
collettivi.