Art. 47. Esercizio delle attivita' professionali 1. Le attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo abilitati da specifiche previsioni di legge. 2. Le attivita' vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione. 3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo e' l'esercizio di attivita' professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attivita' professionale per almeno tre anni. 4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facolta' dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari. 5. L'attivita' e' svolta dal singolo professionista con piena responsabilita' personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalita', dalla giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero degli organi di amministrazione degli enti. 6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilita' per l'attivita' condotta secondo tali direttive. 7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli puo' essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilita' professionale incombe sul professionista sovraordinato. 8. Il ricorso a professionisti esterni e' ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilita' dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale. 9. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'art. 18, commi 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati con deliberazioni della giunta regionale o dei consigli di amministrazione degli enti.