Art. 47.
               Esercizio delle attivita' professionali
 
  1.   Le  attivita'  per  cui  e'  richiesta  l'iscrizione  in  albi
professionali sono svolte,  nell'Amministrazione  e  negli  enti,  da
dipendenti  in  possesso  dei  relativi  titoli  professionali  e  di
iscrizione all'albo abilitati da specifiche previsioni di legge.
  2. Le attivita'  vanno  svolte  nel  rispetto  delle  norme,  anche
deontologiche, che regolano la professione.
  3.  Per  l'accesso  ai  posti  in  pianta  organica  il cui compito
principale o esclusivo e' l'esercizio di attivita' professionali sono
necessari   l'iscrizione    all'albo    e    l'esercizio    effettivo
dell'attivita' professionale per almeno tre anni.
  4.  La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto
d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari  comporta
la  sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facolta'
dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.
  5. L'attivita' e'  svolta  dal  singolo  professionista  con  piena
responsabilita'  personale,  nel  rispetto delle direttive impartite,
con carattere di generalita',  dalla  giunta  o  dal  suo  componente
preposto   al  ramo  dell'Amministrazione,  ovvero  degli  organi  di
amministrazione degli enti.
  6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista
gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la
responsabilita' per l'attivita' condotta secondo tali direttive.
  7. Il professionista che  non  condivida  le  direttive  specifiche
impartitegli  puo'  essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal
singolo incarico professionale.  Qualora  non  venga  dispensato,  la
responsabilita'     professionale    incombe    sul    professionista
sovraordinato.
  8. Il ricorso a professionisti esterni e' ammesso esclusivamente in
caso di motivata impossibilita' dell'Amministrazione o  dell'ente  di
provvedere adeguatamente con proprio personale.
  9.  Nell'Amministrazione  e  negli  enti  si  applicano le norme in
materia di incentivi recate dall'art. 18,  commi  1  e  1-bis,  della
legge  11  febbraio  1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma
13, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  I  criteri  per  il  riparto
degli  incentivi  sono  determinati  con  deliberazioni  della giunta
regionale o dei consigli di amministrazione degli enti.