Art. 48.
                       Codice di comportamento
 
  1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e
degli enti e' definito, entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale, su
conforme deliberazione della giunta medesima.
  2. Il codice e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
  3.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 1, e fino alla
definizione   del   codice   di    comportamento    dei    dipendenti
dell'Amministrazione  e  degli enti, questi si attengono al codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito
ai sensi dell'art.  58-bis, comma 1, del decreto  legislativo  n.  29
del 1993.