Art. 48. Codice di comportamento 1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti e' definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima. 2. Il codice e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'art. 58-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993.