Art. 49.
                 Infrazioni e sanzioni disciplinari
 
  1.  Ai  dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i
commi 1, 5 e 8 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e  44,  la  tipologia  e
l'entita'  delle  infrazioni  e delle relative sanzioni sono definite
dai contratti collettivi.
  3. Fino all'adozione di  una  diversa  disciplina  contrattuale  ai
sensi  del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari,
per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50  e  51,  si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  60  della  legge regionale 17
agosto 1978, n. 51.