Art. 49. Infrazioni e sanzioni disciplinari 1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 44, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi. 3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'art. 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.