Art. 5.
                         Rapporti sindacali
 
  1.   I  contratti  collettivi  regionali  disciplinano  i  rapporti
sindacali e gli istituti della  partecipazione  delle  rappresentanze
sindacali.
  2.   L'amministrazione  e  gli  enti  informano  le  rappresentanze
sindacali,  nei  casi  e  modi  previsti  dai  contratti   collettivi
regionali,  sugli  atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di  lavoro  e  sulla  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e
comunque nei seguenti casi:
   a)  attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia di pari
opportunita' ai sensi dell'art. 7, comma 2;
   b) provvedimenti di determinazione delle  dotazioni  organiche  ai
sensi dell'art. 15;
   c) attuazione dei processi di mobilita', con le modalita' definite
ai sensi dell'art. 38;
   d) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche
ai sensi dell'art. 39;
   e)  determinazioni  dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti
economici accessori, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera h),
e 25, comma 1, lettera d);
   f)  definizione  del  codice  di  comportamento   dei   dipendenti
dell'amministrazione e degli enti, ai sensi dell'art. 48;
   g)  fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai
sensi dell'art. 54, comma 2.
  3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma  2  e  negli
altri  casi previsti dai contratti collettivi l'amministrazione e gli
enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro  richiesta,  per
l'esame  delle  materie  di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilita' delle  amministrazioni
nelle   stesse  materie.  L'esame,  se  i  contratti  collettivi  non
dispongono diversamente, deve espletarsi  nel  termine  tassativo  di
quindici  giorni  dalla  ricezione dell'informazione, ovvero entro un
termine piu' breve per motivi di urgenza;  decorsi  tali  termini  le
amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.