Art. 5. Rapporti sindacali 1. I contratti collettivi regionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione delle rappresentanze sindacali. 2. L'amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi regionali, sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi: a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunita' ai sensi dell'art. 7, comma 2; b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15; c) attuazione dei processi di mobilita', con le modalita' definite ai sensi dell'art. 38; d) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 39; e) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera h), e 25, comma 1, lettera d); f) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti, ai sensi dell'art. 48; g) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 54, comma 2. 3. Nei casi di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 2 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 2, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' delle amministrazioni nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni.