Art. 50.
                      Procedimento disciplinare
 
  1.  L'Amministrazione  e  gli  enti  non  possono  adottare   alcun
provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del dipendente, salvo il
rimprovero verbale,  senza  avergli  preventivamente  contestato  per
iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.
  2.  L'addebito  deve essere contestato entro dieci giorni da quando
il dirigente competente all'applicazione della sanzione  abbia  avuto
notizia del fatto.
  3.  Entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della contestazione, il
dipendente  puo'  chiedere  di  essere  sentito  a  sua  difesa   con
l'assistenza   di   un   professionista   di  sua  fiducia  o  di  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per
la  difesa  del  dipendente,  ovvero dieci giorni dalla contestazione
dell'addebito qualora il  dipendente  non  abbia  chiesto  da  essere
sentito,  la  sanzione  deve  essere  applicata  nei successivi dieci
giorni.
  4. I termini per la contestazione  dell'addebito  e  l'applicazione
della  sanzione  sono  perentori  e  la  loro  inosservanza  comporta
l'estinzione del procedimento.
  5. Quando la  sanzione  da  applicare  non  ha  effetti  economici,
provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro
caso   provvede  la  direzione  generale  competente  in  materia  di
personale.
  6. Il  dirigente  che  applica  la  sanzione  disciplinare  ne  da'
contestualmente  comunicazione  alla direzione generale competente in
materia  di  personale.     Quando  l'applicazione   della   sanzione
disciplinare  e'  rimessa  alla  competenza della predetta struttura,
questa,  su  segnalazione  del  dirigente,  contesta  l'addebito   al
dipendente,  istruisce  il  procedimento  disciplinare  e  applica la
sanzione.
  7. L'irrogazione delle  sanzioni  disciplinari  nei  confronti  dei
dirigenti  e'  effettuata  dalla  giunta  regionale  o  dal consiglio
d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle  procedure  di
cui   al  presente  articolo,  in  quanto  applicabili,  da  parte  o
dell'Assessore competente in materia di personale  o  del  Presidente
del consiglio d'amministrazione dell'ente.
  8.  Con  il  consenso  del dipendente, la sanzione applicabile puo'
essere  ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile   di
impugnazione.
  9.  L'esecuzione  della sanzione non puo' essere differita di oltre
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui   il   provvedimento   diviene
definitivo.
  10.  Ove  il contratto collettivo regionale non preveda una diversa
procedura  di  conciliazione,  il  dipendente  al  quale  sia   stata
applicata  una  sanzione  disciplinare  puo'  impugnarla  davanti  al
collegio arbitrale di cui all'art. 51  nei  venti  giorni  successivi
alla  data  di  ricevimento  della comunicazione, anche a mezzo di un
procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. La sanzione disciplinare e' sospesa sino alla pronuncia  del
predetto  collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del
dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.
  11. Il collegio emette la sua decisione,  cui  l'Amministrazione  e
gli  enti  sono  tenuti  a  conformarsi,  entro  novanta giorni dalla
richiesta di arbitrato. Se il collegio  non  si  pronuncia  entro  il
termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia
l'Amministrazione  e  gli  enti,  entro  i  venti  giorni successivi,
possono deliberare di adire  l'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  La
sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata
pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato.
Resta  ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia
stata irrogata la sanzione del licenziamento.
  12. Qualora il procedimento disciplinare  non  sia  stato  iniziato
ovvero  sia  stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale,
esso puo' essere iniziato o ripreso entro e non  oltre  un  anno  dal
deposito  della  sentenza  definitiva,  ferma restando la facolta' di
iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la  pronuncia
di ogni sentenza non definitiva.