Art. 50. Procedimento disciplinare 1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa. 2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente puo' chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto da essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni. 4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento. 5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale. 6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne da' contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare e' rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. 7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e' effettuata dalla giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente. 8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione. 9. L'esecuzione della sanzione non puo' essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo. 10. Ove il contratto collettivo regionale non preveda una diversa procedura di conciliazione, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo' impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'art. 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare e' sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento. 11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento. 12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso puo' essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facolta' di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.