Art. 51. Collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti e' composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale e' designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresi' un supplente del presidente. 2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e' degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno. 3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti e' formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale. 4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti e' formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalita' delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale. 5. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio e' dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave. 6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.