Art. 51.
                         Collegio arbitrale
 
  1.  Il  collegio  arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e
degli enti e' composto da un presidente e  da  altri  quattro  membri
sorteggiati  ai  sensi  del  comma  2.  Il  presidente  del  collegio
arbitrale e' designato dal Difensore civico regionale tra esperti  di
provata  esperienza  e  indipendenza  e  resta in carica tre anni. Il
Difensore civico designa altresi' un supplente del presidente.
  2.  Per  ciascun  provvedimento  disciplinare   impugnato   da   un
dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede
a   comporre   il  collegio  arbitrale  sorteggiando  due  membri  in
rappresentanza  dell'Amministrazione  e'  degli   enti   e   due   in
rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.
  3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti e'
formato  ogni  cinque  anni  dall'Assessore  regionale  competente in
materia di personale.
  4. L'elenco dei  rappresentanti  dei  dipendenti  e'  formato  ogni
cinque  anni  mediante  elezioni,  che  in sede di prima applicazione
devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della  presente
legge.    Le  modalita'  delle  elezioni  sono definite dal contratto
collettivo regionale.
  5.  Per  la  validita'  delle riunioni e' necessaria la presenza di
tutti i componenti del collegio.  Dopo  due  assenze  consecutive  il
componente  del  collegio  decade e si procede ad un nuovo sorteggio.
Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione
al collegio e' dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e  l'assenza
non giustificata costituisce infrazione grave.
  6.  Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
  7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo  supplente  e  agli
altri  componenti  si  applica  quanto previsto per la commissione di
disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.