Art. 52.
                        Modalita' di accesso
 
  1. L'assunzione agli impieghi  nell'Amministrazione  e  negli  enti
avviene:
   a)  mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per esami e
titoli o per corso-concorso;
   b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di  collocamento
degli  uffici  circoscrizionali  del lavoro, per le qualifiche per le
quali e' richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,
facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  prescritti  per
specifiche professionalita';
   c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite  liste
di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di
cui  al  titolo  I  della  legge  2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
   d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale
5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni  del  personale  del  Corpo
forestale e di vigilanza ambientale.
  2.  Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli
iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera  b)  del
comma   1   e   della   legge   regionale   29  marzo  1993,  n.  12,
l'Amministrazione e gli enti effettuano una  selezione  riservata  al
personale gia' in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni,
che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire.
Le   prove   attitudinali   o  le  sperimentazioni  lavorative  e  la
commissione giudicatrice sono le stesse  previste  per  la  selezione
degli  iscritti  alle  liste  del  collocamento.  Nel caso in cui gli
idonei  eccedano  il  numero  dei  posti  disponibili,  questi   sono
attribuiti  ai piu' anziani in servizio e, a parita', ai piu' anziani
d'eta'. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono
considerati idonei anche nelle successive selezioni per  il  medesimo
profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si
procede  alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle
liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili  e  per
tutti  i  posti  resisi  vacanti  nella qualifica inferiore a seguito
della selezione riservata.
  3.  Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che ne
garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita'  e  la
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di
sistemi   automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
preselezione,  ed   a   selezioni   decentrate   per   circoscrizioni
territoriali.
  4.  Con  legge  regionale  saranno disciplinate le modalita' con le
quali l'Amministrazione e gli enti  potranno  avvalersi  delle  forme
contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del personale
previste dal Codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a
tempo determinato, ai contratti di formazione e  lavoro,  agli  altri
rapporti  formativi  ed  alla  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo.