Art. 52. Modalita' di accesso 1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene: a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per esami e titoli o per corso-concorso; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalita'; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; d) mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 2. Prima di inoltrare la richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento, ai sensi della lettera b) del comma 1 e della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, l'Amministrazione e gli enti effettuano una selezione riservata al personale gia' in servizio in qualifica inferiore da almeno tre anni, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. Le prove attitudinali o le sperimentazioni lavorative e la commissione giudicatrice sono le stesse previste per la selezione degli iscritti alle liste del collocamento. Nel caso in cui gli idonei eccedano il numero dei posti disponibili, questi sono attribuiti ai piu' anziani in servizio e, a parita', ai piu' anziani d'eta'. I dipendenti risultati idonei ma non utilmente collocati sono considerati idonei anche nelle successive selezioni per il medesimo profilo professionale. Non appena esaurita la selezione riservata, si procede alla richiesta di avviamento a selezione degli iscritti alle liste del collocamento per i posti rimasti ancora disponibili e per tutti i posti resisi vacanti nella qualifica inferiore a seguito della selezione riservata. 3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 4. Con legge regionale saranno disciplinate le modalita' con le quali l'Amministrazione e gli enti potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, agli altri rapporti formativi ed alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.