Art. 54. Concorsi unici 1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso. 2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessita' di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilita', fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalita' e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici. 3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si puo' procedere a prove preselettive. 4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche. 5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni. 6. I dipendenti non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilita' di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione.