Art. 54.
                           Concorsi unici
 
  1.  Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione
e degli enti si  provvede  con  procedure  unificate  per  qualifiche
funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione
della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.
  2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle
necessita' di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed
alle  quali  non  si possa far fronte mediante processi di mobilita',
fissa il contingente dei posti da mettere a  concorso,  definito  per
specifiche  professionalita'  e  sedi  di  destinazione, e bandisce i
relativi concorsi unici.
  3. In rapporto  al  numero  dei  candidati  al  concorso,  si  puo'
procedere a prove preselettive.
  4.  Sono  dichiarati  vincitori  del concorso i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito  in  misura  corrispondente  ai
posti  messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto
mesi dalla data della loro  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della   regione,   durante   i   quali   possono   essere  utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono  disponibili
per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.
  5.  I  vincitori  del concorso sono assegnati all'Amministrazione e
agli enti e alle  rispettive  sedi  di  servizio  secondo  i  criteri
previsti  nel  bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli
interessati    e    rispettando    l'ordine    della     graduatoria.
L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.
  6.   I  dipendenti  non  possono  essere  trasferiti,  comandati  o
distaccati dalla sede  di  destinazione  prima  che  siano  trascorsi
cinque  anni  dall'assunzione,  fatti  salvi  i casi di riduzione del
contingente  organico  della   struttura   di   assegnazione   e   di
impossibilita' di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede
di destinazione.