Art. 55. Commissioni giudicatrici. 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti ne' designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. 2. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno quindici esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi.