Art. 55.
                      Commissioni giudicatrici.
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti
di   provata   competenza   nelle   materie   del  concorso,  esterni
all'Amministrazione     ovvero     appartenenti     al      personale
dell'Amministrazione  stessa  e  degli enti, che non siano componenti
degli organi di governo  ed  elettivi  dell'Amministrazione  e  degli
enti,   che   non   ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano
rappresentanti degli organismi  sindacali  e  di  rappresentanza  dei
dipendenti   ne'   designati   da  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o da associazioni professionali.
  2. I componenti delle  commissioni  sono  sorteggiati  da  appositi
elenchi   di   almeno   quindici   esperti,   formati   ogni  biennio
dall'Assessore competente in materia di personale in  relazione  alle
diverse   aree   professionali-culturali,   definite   dall'Assessore
medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali
del personale regionale, rispettando la norma di  tutela  delle  pari
opportunita'  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'art. 7. I
sorteggi  sono  effettuati  in  seduta   pubblica.   Alle   eventuali
integrazioni  o  sostituzioni  dei  componenti  delle  commissioni si
provvede con sorteggi suppletivi.