Art. 57.
                       Assunzione in servizio
 
  1. Il rapporto di lavoro  si  costituisce  con  la  sottoscrizione,
anteriormente  all'immissione  in servizio, del contratto individuale
di lavoro.
  2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione  di  un  periodo  di
prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la
durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di
prova  i  dipendenti gia' inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e
degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i
dipendenti assunti mediante corso-concorso.
  3. Il  dirigente  della  struttura  presso  cui  il  dipendente  ha
prestato  la  propria  attivita'  lavorativa  trasmette  al dirigente
competente in materia di personale una  relazione  sullo  svolgimento
del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine
del medesimo.
  4.  Il  mancato  superamento  del  periodo di prova e' dichiarato e
comunicato all'interessato dal dirigente  competente  in  materia  di
personale  in  uno  dei  quindici giorni che precedono il termine del
periodo di prova.