Art. 58.
                        Contratti collettivi
 
  1.    La    contrattazione    collettiva    per    il     personale
dell'Amministrazione e degli enti e' regionale o integrativa. Essa si
svolge  su  tutte  le  materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
  2. Il personale dell'Amministrazione e degli  enti  costituisce  un
unico comparto di contrattazione.
  3.  Per  le  figure  professionali  che,  in  posizione  di elevata
responsabilita', svolgono  compiti  di  direzione  o  che  comportano
l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici
e  di  ricerca,  nonche'  per  il  personale del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale, sono stabilite discipline disti nell'ambito del
contratto di comparto.
  4.  I  dirigenti  costituiscono  una  autonoma  e  separata area di
contrattazione all'interno del comparto.
  5.  La  durata  dei  contratti  collettivi  e'  disciplinata  dalla
contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
  6.  I contratti collettivi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della regione.