Art. 58. Contratti collettivi 1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti e' regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione. 3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonche' per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline disti nell'ambito del contratto di comparto. 4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. 5. La durata dei contratti collettivi e' disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato. 6. I contratti collettivi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.