Art. 59.
   Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN
 
  1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione
e'  legalmente  rappresentata  dal  comitato  per  la  rappresentanza
negoziale della Regione sarda. Il comitato e' composto da tre membri,
nominati   con   decreto  dell'Assessore  competente  in  materia  di
personale, su conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,  che
decide  anche  sulla  durata dell'incarico e sul relativo compenso. I
membri  del  comitato  sono  scelti  tra  esperti   di   riconosciuta
competenza  in  materia  di  relazioni  sindacali  e  di gestione del
personale, anche estranei  alla  pubblica  amministrazione,  che  non
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
in  organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le  predette  organizzazioni  e
che   non   siano   dipendenti,   in   servizio   o   in  quiescenza,
d'amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel  suo  seno  un
presidente.    Le    deliberazioni   del   comitato   sono   adottate
all'unanimita' e sottoscritte da tutti i componenti.
  2. Per  le  attivita'  di  segreteria  il  comitato  si  avvale  di
personale  dell'Amministrazione  regionale  messo  a sua disposizione
sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente, in  materia
di personale.
  3. Nella sua attivita' il comitato e' assistito dall'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai
sensi del comma 16 dell'art. 50 del decreto  legislativo  n.  29  del
1993.  A  tal  fine  l'Assessore  regionale  competente in materia di
personale e' autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.
  4. Le intese definiscono:
   a) le modalita'  con  le  quali  l'ARAN  svolge  in  favore  della
Regione,   oltre  all'assistenza  nella  negoziazione  dei  contratti
collettivi  regionali,  altre  attivita'  di  studio,   monitoraggio,
documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;
   b)     le     modalita'    di    utilizzazione    del    personale
dell'Amministrazione regionale  eventualmente  messo  a  disposizione
dell'ARAN;
   c)  gli  oneri  a  carico  della Regione per le prestazioni svolte
dall'ARAN in suo favore.