Art. 6. Gestione delle risorse umane 1. L'amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane: a) garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro; b) definiscono criteri di priorita' nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39; c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilita'; d) possono erogare trattamento economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese. 2. L'amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilita' interna ed esterna, ivi compresa la mobilita' verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o societa' private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o societa', da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilita'. 3. Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'amministrazione e gli enti possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.