Art. 6.
                    Gestione delle risorse umane
 
  1.  L'amministrazione  e  gli  enti,  nella  gestione delle risorse
umane:
   a) garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
   b) definiscono criteri di priorita'  nell'impiego  flessibile  del
personale,  compatibilmente  con  l'organizzazione degli uffici e del
lavoro,  a  favore  dei  dipendenti  in  situazioni   di   svantaggio
personale,   sociale  e  familiare  e  dei  dipendenti  impegnati  in
attivita' di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre
1993, n. 39;
   c) curano la formazione,  l'aggiornamento  e  la  riqualificazione
professionale  del  personale,  anche a sostegno ed in attuazione dei
processi di mobilita';
   d)  possono  erogare  trattamento  economici  accessori  solo   se
corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
  2.  L'amministrazione  e  gli  enti curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane,  attraverso  coordinati  processi  di  mobilita'
interna  ed  esterna, ivi compresa la mobilita' verso altre pubbliche
amministrazioni, aziende o societa' private del personale che venga a
trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di  trasferimenti  di
funzioni  alle  medesime  amministrazioni,  aziende  o  societa',  da
attuarsi sentite le  associazioni  degli  enti  locali  eventualmente
interessate  e  con  la  salvaguardia  delle  posizioni giuridiche ed
economiche acquisite dal personale soggetto a mobilita'.
  3.  Per  esigenze  speciali,  per  le  quali  non  sia  disponibile
personale     con     la    specifica    competenza    professionale,
l'amministrazione e gli enti possono conferire incarichi  ad  esperti
di  provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata,
luogo e compenso della collaborazione.