Art. 60.
      Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva
 
  1. Il  comitato  per  la  rappresentanza  negoziale  della  Regione
ammette  alla  contrattazione  collettiva regionale le organizzazioni
sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o  nella  separata
area  di  contrattazione  per la dirigenza una rappresentativita' non
inferiore  al  5%,  nonche'  le  confederazioni  alle   quali   dette
organizzazioni sindacali sono affiliate.
  2.  Per  la  determinazione della rappresentativita' si applicano i
commi 1 e 3 dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.
  3. La raccolte dei dati sui voti e sulle deleghe e'  curata,  anche
per   gli   enti,   dalla   direzione  generale  dell'Amministrazione
competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di
indicare il funzionario responsabile della  rilevazione  dei  dati  e
della  loro  trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale
della regione, che deve avvenire con modalita'  che  garantiscano  la
riservatezza  delle  informazioni.  I dati relativi alle deleghe sono
controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata.
  4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini della  loro
ammissione  alla  contrattazione  collettiva regionale e' determinata
con riferimento al solo dato associativo.