Art. 60. Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva 1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentativita' non inferiore al 5%, nonche' le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate. 2. Per la determinazione della rappresentativita' si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. La raccolte dei dati sui voti e sulle deleghe e' curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della regione, che deve avvenire con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale e' determinata con riferimento al solo dato associativo.