Art. 61. Autoregolamentazione del diritto di sciopero 1. E' condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalita' tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della legge 13 giugno 1990, n. 146.