Art. 61.
            Autoregolamentazione del diritto di sciopero
 
  1. E' condizione per l'ammissione alle trattative  contrattuali  il
deposito   di  un  codice  di  autoregolamentazione  del  diritto  di
sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto  di  sciopero  nei
servizi  essenziali,  modalita'  tali da garantire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili. Si applicano in materia  le  disposizioni
della legge 13 giugno 1990, n. 146.